ART. 14, LEGGE N° 80/2005 Le liberalità in denaro o in natura, erogate da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui. In alternativa si potrà ancora fare riferimento alla vecchia normativa
ART. 65, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative (ONG) sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito di impresa annuo dichiarato.
ART. 65, COMMA 2, LETTERA C-SEXIES) DEL D.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS sono deducibili per un importo non superiore a 2065,83€ o nel limite del 2% del reddito di impresa annuo dichiarato.
ART. 65 COMMA 2, LETTERA C-SEPTIES) DEL D.P.R. 917/1986 Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo Sono deducibili dal reddito le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
ART. 13 COMMA 2 DEL D.P.R. 460/1997 Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.P.R. 917/1986. Di conseguenza il costo sostenuto per la loro produzione/scambio è detraibile dal reddito stesso. Inoltre, tali beni godono dell'esenzione IVA articolo 10, n.12, del DPR 633/1972.
ART. 13 COMMA 3 DEL DPR 460/1997 Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi €uro 1.032,91 I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici), ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.P.R. 917/1986. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto D.P.R. 917/1986, e pertanto detraibile dal reddito d'impresa. Inoltre, questi beni godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (art. 10, n.12, del DPR 633/1972.). Tale cessione gratuita si considera erogazione liberale, quindi concorre al raggiungimento del limite di detraibilità del 2%.
N.B.: Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili fra di loro. La ricevuta rilasciata dall'ente beneficiario del contributo in contanti non è valida ai fini della deducibilità. Le erogazioni liberali in denaro, per essere detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari. La deducibilità e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini fiscali è obbligatorio conservare la ricevuta del versamento.
Bonifico bancario: Ricevuta del bonifico rilasciata dalla Banca
Invio assegno bancario non trasferibile: Estratto conto della Banca in cui risulta l'addebito
Invio assegno circolare: Matrice dell'assegno e ricevuta rilasciata dalla Banca per il pagamento in contanti o quella dell'eventuale addebito in conto
Versamento in conto corrente postale: Ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale
Vaglia postale: Ricevuta del vaglia rilasciata dall'ufficio postale
Addebito sulla carta di credito: Estratto conto rilasciato dall'Azienda di Credito.