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BENEFICI FISCALI:
Le persone che scelgono di aiutarci possono detrarre l’importo della donazione del 35% dal reddito. Per questo motivo vi chiediamo di specificare durante la donazione: Nome, Cognome, Indirizzo di Residenza e Codice Fiscale.

Bonifico Bancario

IBAN: IT 19 I 01030 16002 000000330271

Intestato a: Ass. Comunità Emmanuel ONLUS
Causale “Emporio della Solidarietà”
Banca Monte dei Paschi di Siena

Versamento Postale

C/C N° 10981736

Intestato a: Ass. Comunità Emmanuel ONLUS
Causale “Emporio della Solidarietà”
Poste Italiane
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Per destinare il 5 PER MILLE dell'IRPEF, inserisci il codice fiscale della nostra Associazione e firma nel riquadro in alto a sinistra che trovi sui modelli di dichiarazione (CUD; 730; UNICO persone fisiche) "Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni."

Associazione Comunità Emmanuel Onlus

Codice fiscale: 93002480759

Partnership aziendale

Una partnership non è una donazione, bensì è una concreta azione di marketing sociale che si può sviluppare in diversi modi, a seconda delle specificità della vostra azienda e dei vostri obiettivi.

I vantaggi di una Partnership
Una partnership tra un'azienda e l'Emporio della Solidarietà permette di raggiungere molteplici obiettivi:

  • rafforza la fiducia nelle relazioni con tutti i clienti e non solo;

  • da maggior valore al brand incrementando il fatturato;

  • da la capacità al consumatore di riconoscere un marchio e di associarlo correttamente a un prodotto, a una linea di prodotti o a una impresa, che abbia sponsorizzato iniziative legate ad una “buona causa”.



I NOSTRI PARTNER

Banca Popolare Pugliese
Barbetta
Sud Gas
Quarta colosso
Eco Eridania
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Benefici fiscali per le persone fisiche

ART. 14, LEGGE N° 80/2005 Le liberalità in denaro, erogate da persone fisiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
In alternativa si potrà ancora fare riferimento alla vecchia normativa
ART. 13, COMMA 1, LETTERA I-BIS) DEL D.P.R. 917/86 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per importo non superiore ai 2065,83 €, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)
ART. 10, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.P.R. 917/86 Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governativa (ONG) di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987 n°49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
N.B.: Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili fra di loro. La ricevuta rilasciata dall'ente beneficiario del contributo in contanti non è valida ai fini della dichiarazione dei redditi. Le erogazioni liberali in denaro, per essere detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari.
Ai fini fiscali è obbligatorio conservare la ricevuta del versamento.
Bonifico bancario: Ricevuta del bonifico rilasciata dalla Banca
Invio assegno bancario non trasferibile: Estratto conto della Banca in cui risulta l'addebito
Invio assegno circolare: Matrice dell'assegno e ricevuta rilasciata dalla Banca per il pagamento in contanti o quella dell'eventuale addebito in conto
Versamento in conto corrente postale: Ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale
Vaglia postale: Ricevuta del vaglia rilasciata dall'ufficio postale
Addebito sulla carta di credito: Estratto conto rilasciato dall'Azienda di Credito.

Benefici fiscali per imprese

ART. 14, LEGGE N° 80/2005 Le liberalità in denaro o in natura, erogate da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui. In alternativa si potrà ancora fare riferimento alla vecchia normativa
ART. 65, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative (ONG) sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito di impresa annuo dichiarato.
ART. 65, COMMA 2, LETTERA C-SEXIES) DEL D.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS sono deducibili per un importo non superiore a 2065,83€ o nel limite del 2% del reddito di impresa annuo dichiarato.
ART. 65 COMMA 2, LETTERA C-SEPTIES) DEL D.P.R. 917/1986 Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo Sono deducibili dal reddito le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizio erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
ART. 13 COMMA 2 DEL D.P.R. 460/1997 Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.P.R. 917/1986. Di conseguenza il costo sostenuto per la loro produzione/scambio è detraibile dal reddito stesso. Inoltre, tali beni godono dell'esenzione IVA articolo 10, n.12, del DPR 633/1972.
ART. 13 COMMA 3 DEL DPR 460/1997 Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite di beni il cui costo specifico non superi €uro 1.032,91 I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici), ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.P.R. 917/1986. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto D.P.R. 917/1986, e pertanto detraibile dal reddito d'impresa. Inoltre, questi beni godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (art. 10, n.12, del DPR 633/1972.). Tale cessione gratuita si considera erogazione liberale, quindi concorre al raggiungimento del limite di detraibilità del 2%.
N.B.: Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili fra di loro. La ricevuta rilasciata dall'ente beneficiario del contributo in contanti non è valida ai fini della deducibilità. Le erogazioni liberali in denaro, per essere detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari. La deducibilità e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini fiscali è obbligatorio conservare la ricevuta del versamento.
Bonifico bancario: Ricevuta del bonifico rilasciata dalla Banca
Invio assegno bancario non trasferibile: Estratto conto della Banca in cui risulta l'addebito
Invio assegno circolare: Matrice dell'assegno e ricevuta rilasciata dalla Banca per il pagamento in contanti o quella dell'eventuale addebito in conto
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